10.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 73/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
(Causa C-282/10) (1)
(Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Condizione di costituzione del diritto imposta da una normativa nazionale - Assenza del lavoratore - Durata delle ferie in funzione del tipo di assenza - Normativa nazionale contraria alla direttiva 2003/88 - Ruolo del giudice nazionale)
2012/C 73/03
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Maribel Dominguez
Convenuto: Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Ferie annuali retribuite dei lavoratori — Nascita del diritto alle ferie indipendentemente dalla natura e dalla durata dell’assenza del lavoratore — Normativa nazionale che subordina la concessione di dette ferie ad un lavoro effettivo minimo di dieci giorni durante l’anno di riferimento — Obbligo del giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali contrarie al diritto dell’Unione
Dispositivo
1)
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.
2)
Spetta al giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l’articolo L. 223-4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un’interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro.
Se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l’effetto diretto dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
Qualora il giudice nazionale non possa raggiungere il risultato perseguito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe tuttavia avvalersi della sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90) per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.
3)
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.
(1) GU C 234 del 28.8.2010.
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