30.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/7
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Campsa Estaciones de Servicio SA/Administración del Estado
(Causa C-285/10) (1)
(Sesta direttiva IVA - Artt. 11, parte A, n. 1, e 27 - Base imponibile - Estensione delle regole relative ai prelievi alle operazioni tra soggetti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori ai prezzi normali di mercato)
2011/C 226/11
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Campsa Estaciones de Servicio SA
Convenuta: Administración del Estado
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 6, 11 e 27 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Estensione delle norme sull’autoconsumo alle operazioni tra enti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori al valore normale di mercato
Dispositivo
1)
La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro applichi alle operazioni quali quelle di cui alla causa principale, effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l’applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all’utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l’uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all’art. 27 della medesima direttiva al fine di ottenere l’autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale.
(1) GU C 246 dell’11.9.2010.
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