26.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/12
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Tankreederei I SA/Directeur de l’administration des contributions directes
(Causa C-287/10) (1)
(Libera prestazione di servizi - Libera circolazione dei capitali - Abbuono di imposta per investimenti - Concessione collegata al fatto di mettere in opera fisicamente l’investimento nel territorio nazionale - Gestione di imbarcazioni per la navigazione fluviale utilizzate in altri Stati membri)
2011/C 63/22
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif
Parti
Ricorrente: Tankreederei I SA
Convenuto: Directeur de l’administration des contributions directes
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif di Lussemburgo — Interpretazione degli artt. 49 e 56 CE — Abbuono di imposta per investimenti — Normativa che riserva il beneficio di tale abbuono alla condizione che l’investimento sia effettuato in un centro di attività stabile situato nel territorio nazionale e messo in opera fisicamente in tale territorio — Società che svolge un’attività di traffico marittimo internazionale, stabilita e soggetta ad imposta in Lussemburgo, ma che ha effettuato un investimento consistente nell’acquisto di un bene utilizzato principalmente al di fuori del territorio nazionale — Ostacolo alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione dei capitali
Dispositivo
L’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione di uno Stato membro a norma della quale ad un’impresa che è stabilita unicamente in tale Stato membro è negato un abbuono d’imposta per investimenti, per la sola ragione che il bene d’investimento, in relazione al quale si rivendica tale abbuono, è messo in opera fisicamente nel territorio di un altro Stato membro.
(1) GU C 221 del 14.8.2010.
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