16.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 211/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Innsbruck — Austria) — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG
(Causa C-293/10) (1)
(Assicurazione tutela giudiziaria - Direttiva 87/344/CEE - Art. 4, n. 1 - Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato - Limitazione del rimborso concesso per le spese relative alla rappresentanza in giudizio dell’assicurato - Rimborso limitato all’importo corrispondente a quello richiesto da un avvocato avente sede nella circoscrizione dell’autorità giudiziaria competente in primo grado)
2011/C 211/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Innsbruck
Parti
Ricorrente: Gebhard Stark
Convenuta: D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Innsbruck — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77) — Contratto di assicurazione il quale prevede, conformemente ad una normativa nazionale, che il titolare di un’assicurazione tutela giudiziaria debba scegliere un avvocato che ha sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente
Dispositivo
L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da parte dell’assicuratore della tutela giuridica, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 274 del 9.10.2010.
Full & Egal Universal Law Academy