2.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
(Causa C-294/10) (1)
(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Art. 5, n. 3 - Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di annullamento del volo - Esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria in caso di circostanze eccezionali - Attuazione, da parte del vettore aereo, di tutte le misure del caso per ovviare a circostanze eccezionali - Pianificazione di risorse, in tempo utile, al fine di poter garantire il volo dopo che sono venute meno siffatte circostanze)
2011/C 194/09
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās Tiesas Senāts
Parti
Ricorrenti: Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks
Convenuto: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’art. 5, nn. 3 e 6, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Cancellazione di un volo a causa della chiusura dello spazio di traffico aereo, dovuta a problemi del sistema radar e di aviazione, e, successivamente, a causa del termine del tempo massimo autorizzato di lavoro dell’equipaggio di volo — Adozione di tutte le misure del caso per evitare le circostanze eccezionali
Dispositivo
L’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il vettore aereo, essendo tenuto a porre in essere tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo connesso all’eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consenta, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno. Per contro, questa disposizione non può essere interpretata come atta ad imporre, quali misure del caso, che si pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un margine di tempo minimo applicabile indistintamente a tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali. La valutazione della capacità del vettore aereo di garantire l’intero volo previsto alle nuove condizioni risultanti dal verificarsi di tali circostanze deve essere effettuata vegliando a che l’ampiezza del margine di tempo richiesto non comporti che il vettore aereo sia indotto ad acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione. L’art. 6, n. 1, di tale regolamento non è applicabile nel contesto di una tale valutazione.
(1) GU C 221 del 14.8.2010.
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