12.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/5
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Repubblica di Lituania) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
(Causa C-295/10) (1)
(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente - Piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale - Art. 3, n. 3 - Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica - Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale - Potere discrezionale degli Stati membri - Art. 3, n. 5 - Relazione con la direttiva 85/337/CEE - Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE)
2011/C 331/07
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrenti: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas
Convenuti: Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
con l’intervento di: Sofita UAB, Oltas UAB, Šiaulių apskrities viršininko administracija, Rimvydas Gasparavičius, Rimantas Pašakinskas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione degli artt. 3 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30), nonché della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Necessità eventuale di effettuare una valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE — Normativa nazionale che prevede che non occorre procedere ad una valutazione strategica dell’impatto ambientale di documenti di pianificazione territoriale a livello locale se questi ultimi riguardano un unico oggetto di attività economica
Dispositivo
1)
L’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.
2)
L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall’obbligo di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.
3)
L’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337, come modificata.
(1) GU C 221 del 14.8.2010.
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