22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/12
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 settembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Sabine Hennigs (causa C-297/10)/Eisenbahn-Bundesamt, Land Berlin (causa C-298/10)/Alexander Mai
(Cause riunite C-297/10 e C-298/10) (1)
(Direttiva 2000/78/CE - Artt. 2, n. 2, e 6, n. 1 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Artt. 21 e 28 - Contratto collettivo in materia di retribuzione degli agenti contrattuali del settore pubblico di uno Stato membro - Retribuzione fissata in base all’età - Contratto collettivo che abolisce la fissazione della retribuzione in base all’età - Mantenimento dei diritti acquisiti)
2011/C 311/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrenti: Sabine Hennigs (causa C-297/10), Land Berlin (causa C-298/10)
Convenuti: Eisenbahn-Bundesamt (causa C-297/10), Alexander Mai (causa C-298/10)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 83 del 30 marzo 2010, pag. 389), come attuato dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Retribuzione degli agenti contrattuali nel pubblico impiego di uno Stato membro — Normativa nazionale che prevede retribuzioni di base diverse per livelli di anzianità anagrafica
Dispositivo
1)
Il principio di non discriminazione in base all’età sancito all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e concretizzato dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e, più in particolare, gli artt. 2 e 6, n. 1, di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una misura prevista da un contratto collettivo, come quella oggetto delle cause principali, a termini della quale, nell’ambito di ciascun grado, il livello di retribuzione di base di un agente contrattuale del settore pubblico è determinato, al momento dell’assunzione di tale agente, in funzione della sua età. Al riguardo, il fatto che il diritto dell’Unione osti a tale misura e che quest’ultima sia compresa in un contratto collettivo non pregiudica il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi riconosciuto all’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2)
Gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva 2000/78 nonché l’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura prevista da un contratto collettivo, come quella oggetto della causa principale C-297/10, che sostituisce un regime di retribuzione che comporta una discriminazione in base all’età con un regime di retribuzione fondato su criteri oggettivi, mantenendo al contempo, per un periodo transitorio e limitato nel tempo, taluni effetti discriminatori del primo dei due regimi allo scopo di garantire agli agenti in servizio il passaggio a quello nuovo senza che debbano subire una riduzione del reddito.
(1) GU C 260 del 25.9.2010.
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