22.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel
(Causa C-300/10) (1)
(Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Direttiva 84/5/CEE - Articolo 2, paragrafo 1 - Direttiva 90/232/CEE - Articolo 1 - Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Responsabilità civile dell’assicurato - Concorso della vittima alla produzione del danno - Limitazione del diritto al risarcimento dei danni)
2012/C 399/02
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Guimarães
Parti
Ricorrente: Vítor Hugo Marques Almeida
Convenuti: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal da Relação de Guimarães — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), nonché degli articoli 1 e 1 bis della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) — Collisione di due veicoli non imputabile ai conducenti — Passeggero di uno dei veicoli che ha contribuito alla produzione dei suoi danni — Responsabilità per il rischio — Disposizioni nazionali che prevedono la possibilità di rifiutare o limitare il diritto al risarcimento dei passeggeri vittime che hanno contribuito alla produzione dei danni
Dispositivo
In circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e 1 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali le quali, in caso di collisione tra due autoveicoli che ha causato danni alla persona del passeggero di uno di tali veicoli senza che si possa imputare alcuna colpa ai conducenti dei medesimi, consentono di limitare o escludere la responsabilità civile degli assicurati.
(1) GU C 234 del 28.8.2010.
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