8.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 298/9
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Causa C-309/10) (1)
(Zucchero - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea - Regolamento (CE) n. 320/2006 - Art. 11 - Eccedenza di entrate del fondo di ristrutturazione - Assegnazione al FEAGA - Principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità - Obbligo di motivazione - Arricchimento senza causa)
2011/C 298/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Agrana Zucker GmbH
Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) — Riscossione di un contributo temporaneo per la ristrutturazione in una situazione in cui il fondo di ristrutturazione temporanea presenta una notevole eccedenza e in cui si può escludere un ulteriore aumento del fabbisogno finanziario — Equivalenza rispetto all'introduzione di un'imposta generale — Violazione del principio di attribuzione delle competenze
Dispositivo
1)
L’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al [finanziamento] della politica agricola comune deve essere interpretato nel senso che il contributo temporaneo dev’essere riscosso integralmente, anche nell’eventualità in cui il fondo di ristrutturazione temporaneo disponga di un’eccedenza di entrate.
2)
Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dell’art. 11 del regolamento n. 320/2006.
(1) GU C 260 del 25.9.2010.
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