22.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 287/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)/État belge
(Causa C-318/10) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Normativa tributaria - Deduzione a titolo di spese professionali dei compensi corrisposti per retribuire prestazioni di servizi - Compensi corrisposti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in cui non è assoggettato all’imposta sui redditi o vi è assoggettato ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso - Deducibilità subordinata all’obbligo di fornire la prova del carattere effettivo e veritiero della prestazione nonché del carattere normale del corrispettivo ad essa attinente - Ostacolo - Giustificazione - Lotta alla frode e all’evasione fiscale - Efficacia dei controlli fiscali - Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri - Proporzionalità)
2012/C 287/03
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)
Convenuto: État belge
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dell’articolo 49 CE — Legislazione tributaria che autorizza la deduzione delle spese professionali effettuate da un contribuente residente, ma che vieta la deduzione di tali spese quando il contribuente risiede o ha la sede della sua attività in un altro Stato membro in cui non è assoggettato all’imposta sui redditi o è assoggettato a un regime impositivo notevolmente più vantaggioso — Ostacolo alla libera prestazione dei servizi
Dispositivo
L’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese professionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’imposta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’effettività e l’importo.
(1) GU C 246 dell’11.9.2010.
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