28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/11
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Medeva BV/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
(Cause riunite C-322/10) (1)
(Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Art. 3 - Condizioni di rilascio del certificato - Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» - Criteri - Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»))
2012/C 25/17
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil division)
Parti
Ricorrente: Medeva BV
Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale che contiene più di un principio attivo o per un vaccino contro diverse malattie («Multi-disease vaccine»)?
Dispositivo
1)
L’art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare riguardante principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di una tale domanda.
2)
L’art. 3, lett. b), del regolamento n. 469/2009 dev’essere interpretato nel senso che, sempre che ricorrano anche le altre condizioni previste da tale articolo, esso non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare per una composizione di due principi attivi, corrispondente a quella indicata nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, qualora il medicinale, la cui autorizzazione di immissione in commercio viene presentata a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare, comprenda non solo la suddetta composizione dei due principi attivi, ma anche altri principi attivi.
(1) GU C 246 dell’11.9.2010.
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