28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/11
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 e C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Cause riunite da C-323/10 a C-326/10) (1)
(Regolamento (CEE) n. 3846/87 - Agricoltura - Restituzioni all’esportazione - Carne di pollame - Galli e galline presentati svuotati e spennati)
2012/C 25/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrenti: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 e C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 366, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1999, n. 2765 (GU L 338, pag. 1) — Codice 0207 12 90 — Galli e galline spennati, ma non interamente svuotati come previsto nel citato codice della nomenclatura
Dispositivo
1)
La sottovoce 0207 12 90 dell’allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2005, n. 2091, recante pubblicazione, per il 2006, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, dev’essere interpretata nel senso che una carcassa di volatile rientrante in tale sottovoce dev’essere completamente eviscerata, di modo che è pregiudizievole sotto il profilo della sua classificazione doganale se, a seguito del processo meccanico di eviscerazione, ad essa aderisca ancora, ad esempio, una parte dell’intestino o della trachea.
2)
Il codice di prodotto 0207 1 2 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1999, n. 2765, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione irregolare» autorizza la presenza in una carcassa unicamente di frattaglie tra quelle in esso indicate, dello stesso o di diverso tipo, purché sia rispettato il numero massimo complessivo di quattro.
3)
La sottovoce 0207 12 10 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretata nel senso che non comprende una carcassa di volatile nella quale siano presenti più frattaglie dello stesso tipo tra quelle menzionate in tale sottovoce, vale a dire il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio.
4)
La sottovoce 0207 12 10 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione per la restituzione all’esportazione, rientra in tale sottovoce una carcassa di volatile alla quale aderiscano ancora, dopo il processo meccanico di spiumatura, un numero limitato di piccole penne, piume, calami e filopiume, nella misura in cui tali residui di piumaggio non pregiudichino la caratteristica di pollo spennato pronto da arrostire e di qualità sana, leale e mercantile.
5)
Il codice di prodotto 0207 1 2 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretato nel senso che una carcassa di volatile nella quale la trachea aderisca ancora al collo non rientra in tale codice di prodotto.
6)
In sede della verifica doganale volta a determinare se le merci da esportare siano conformi alla voce tariffaria indicata nella dichiarazione di esportazione, i risultati di un esame parziale delle merci dichiarate valgono per la totalità delle merci oggetto della dichiarazione, conformemente all’art. 70, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario. Non deve essere ammesso alcun margine di tolleranza che consenta di considerare che un’anomalia non pregiudica la concessione delle restituzioni.
(1) GU C 209, del 31.7.2010.
GU C 274 del 9.10.2010.
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