28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/12
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu — Repubblica ceca) — Hypoteční banka, a.s./Udo Mike Lindner
(Causa C-327/10) (1)
(Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Contratto di credito immobiliare concluso da un consumatore avente la cittadinanza di uno Stato membro presso una banca stabilita in un altro Stato membro - Normativa di uno Stato membro che consente, quando il domicilio esatto del consumatore non sia noto, d’intentare un’azione nei suoi confronti dinanzi ad un giudice di tale Stato)
2012/C 25/19
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Okresní soud v Chebu
Parti
Ricorrente: Hypoteční banka, a.s.
Convenuto: Udo Mike Lindner
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Okresní soud v Chebu — Interpretazione dell’art. 81 TFUE, degli artt. 16, n. 2, 17, n. 3, e 24 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) nonché dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Competenza relativa ad un contratto di mutuo fondiario concluso da un consumatore, cittadino di uno Stato membro, presso una banca stabilita in un altro Stato membro — Normativa di uno Stato membro che consente, nel caso in cui non sia noto il domicilio del consumatore, di proporre ricorso contro quest’ultimo dinanzi ad un organo giurisdizionale di tale Stato
Dispositivo
1)
Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l’applicazione delle norme stabilite dallo stesso presuppone che la situazione di cui trattasi nella controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale di tale giudice. Una simile situazione si presenta in un caso come quello di cui alla causa principale, nella quale un giudice di uno Stato membro è investito di un’azione intentata contro un cittadino di un altro Stato membro il cui domicilio non è noto a tale giudice.
2)
Il regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che:
—
in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un consumatore parte in un contratto di credito immobiliare di lunga durata, che includa l’obbligo di informare la controparte di ogni mutamento di indirizzo, rinuncia al proprio domicilio prima della proposizione di un’azione nei suoi confronti per violazione dei suoi obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore sono competenti, a norma dell’art. 16, n. 2, di detto regolamento, a conoscere di tale azione quando essi non siano in grado di determinare, in applicazione dell’art. 59 dello stesso regolamento, il domicilio attuale del convenuto e non dispongano neppure di indizi probatori tali da consentir loro di concludere che quest’ultimo sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea;
—
tale regolamento non osta all’applicazione di una disposizione del diritto processuale interno dello Stato membro che, allo scopo di evitare una situazione di diniego di giustizia, consente di svolgere un procedimento nei confronti e in assenza di una persona di cui non sia noto il domicilio, ove il giudice investito della controversia si sia assicurato, prima di pronunciarsi sulla stessa, che siano state condotte tutte le indagini richieste dei principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto.
(1) GU C 246 dell’11.9.2010.
Full & Egal Universal Law Academy