29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-334/10) (1)
(Sesta direttiva IVA - Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2 - Parte di un bene d’investimento a destinazione aziendale - Uso temporaneo a fini privati - Aggiunta di modifiche permanenti a detto bene - Pagamento dell’IVA per le modifiche permanenti - Diritto alla detrazione)
2012/C 295/04
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: X
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Soggetto passivo che ha utilizzato temporaneamente e a fini privati una parte di un bene di investimento facente parte della sua impresa e che, a tale scopo, ha effettuato adattamenti di carattere permanente a detta parte del bene — Diritto alla detrazione dell'IVA versata per gli adattamenti di carattere permanente
Dispositivo
Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, 11, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, un soggetto passivo che usi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento destinato alla sua azienda ha diritto, in applicazione di tali disposizioni, alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sulle spese sostenute per apportare modifiche permanenti a detto bene, anche se tali modifiche sono state effettuate in vista del suddetto uso temporaneo a fini privati, e che, dall’altro, tale diritto a detrazione sussiste a prescindere dalla questione se nell’acquisto del bene di investimento, cui sono state apportate dette modifiche, sia stata fatturata l’imposta sul valore aggiunto al soggetto passivo e se questi l’abbia detratta.
(1) GU C 246 dell’11.9.2010.
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