16.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 174/4
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main
(Causa C-337/10) (1)
(Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Condizioni di lavoro - Organizzazione dell’orario di lavoro - Diritto a ferie annuali retribuite - Indennità finanziaria in caso di malattia - Funzionari (pompieri))
2012/C 174/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: Georg Neidel
Convenuto: Stadt Frankfurt am Main
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Diritto ad un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa di un’incapacità lavorativa perdurante per diversi anni prima del collocamento a riposo — Ambito di applicazione soggettivo della direttiva 2003/88/CE — Funzionari (pompieri)
Dispositivo
1)
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un funzionario che svolge attività di pompiere in condizioni normali.
2)
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un funzionario ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, ad un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per causa di malattia.
3)
L’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni del diritto nazionale che concedono al funzionario diritti a ferie retribuite supplementari che si aggiungono al diritto a ferie annuali retribuite minime di quattro settimane, senza che sia previsto il versamento di un’indennità finanziaria qualora il funzionario in via di pensionamento non abbia potuto fruire di detti diritti supplementari a causa del fatto che non ha potuto svolgere le sue funzioni per causa di malattia.
4)
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione del diritto nazionale che limita, mediante un periodo di riporto di nove mesi alla scadenza del quale il diritto a ferie annuali retribuite si estingue, il diritto di un funzionario in via di pensionamento di cumulare le indennità per ferie annuali retribuite non godute a causa di un’inabilità lavorativa.
(1) GU C 301 del 6.11.2010.
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