5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Causa C-338/10) (1)
(Dumping - Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina - Regolamento (CE) n. 1355/2008 - Validità - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) - Determinazione del valore normale - Paese non retto da un’economia di mercato - Obbligo della Commissione di dar prova di diligenza nel determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato)
2012/C 133/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Validità, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), del regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 178, pag. 19) e del regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35) — Determinazione del valore normale per un paese non retto da un’economia di mercato — Determinazione del valore normale sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile — Obbligo della Commissione, derivante dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 348/96, di adottare le misure necessarie per determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, è invalido.
(1) GU C 260 del 25.9.2010.
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