28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/13
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Norma-A SIA, Dekom SIA/Latgales plānošanas reģions, succeduto alla Ludzas novada dome
(Causa C-348/10) (1)
(Appalti pubblici - Direttiva 2004/17/CE - Art. 1, n. 3, lett. b) - Direttiva 92/13/CEE - Art. 2 quinquies, n. 1, lett. b) - Nozione di «concessione di servizi» - Prestazione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus - Diritto di gestire il servizio e versamento al prestatore di un importo a titolo di compensazione delle perdite - Rischio connesso alla gestione limitato in base alla normativa nazionale e al contratto - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti - Applicabilità diretta dell’art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE ai contratti conclusi prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2007/66/CE)
2012/C 25/20
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrenti: Norma-A SIA, Dekom SIA
Convenuto: Latgales plānošanas reģions, succeduto alla Ludzas novada dome
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) e dell’art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31) — Nozione di concessione di servizi — Contratto che prevede la fornitura di servizi di trasporto pubblico mediante autobus verso un corrispettivo consistente nel diritto di gestire il servizio e nel versamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice al prestatore dei servizi di un importo a compensazione delle perdite subite a causa della gestione di cui trattasi, dove il rischio di gestione di tali servizi è limitato in base alla normativa nazionale e a detto contratto — Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici — Ricorso di annullamento del contratto di concessione — Applicabilità diretta in Lettonia dell’art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE agli appalti pubblici conclusi prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2007/66/CE
Dispositivo
1)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dev’essere interpretata nel senso che costituisce un «appalto di servizi» ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), di tale direttiva un contratto con cui il prestatore, in forza delle norme di diritto pubblico e delle clausole contrattuali che disciplinano la fornitura di tali servizi, non assume in misura significativa il rischio in cui l’amministrazione aggiudicatrice incorre. Spetta al giudice nazionale valutare se l’operazione controversa nella causa principale debba essere qualificata come concessione di servizi o come appalto pubblico di servizi tenendo conto di tutte le caratteristiche di detta operazione.
2)
L’art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, non è applicabile ad appalti pubblici aggiudicati prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2007/66.
(1) GU C 246 dell’11.09.2010.
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