8.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 379/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 ottobre 2012 — Ungheria/Repubblica slovacca
(Causa C-364/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 259 TFUE - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di circolazione nel territorio degli Stati membri - Presidente dell’Ungheria - Divieto di ingresso nel territorio della Repubblica slovacca - Relazioni diplomatiche tra Stati membri)
2012/C 379/03
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e E. Orgován, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár, D. Maidani e S. Boelaert, agenti)
Oggetto
Articolo 259 TFUE — Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, CE, dell'articolo 3, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nonché della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Applicazione abusiva del diritto dell’Unione — Divieto d’ingresso nel territorio della Repubblica slovacca opposto al presidente della Repubblica di Ungheria, che intendeva rispondere all’invito ad un evento sociale — Divieto d’ingresso basato, tra l’altro, sulla direttiva 2004/38/CE — Applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione relative alla libera circolazione delle persone ai capi di Stato e alle altre personalità che rappresentano gli Stati membri
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Ungheria è condannata alle spese.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 301 del 6.11.2010.
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