31.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 98/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(Causa C-372/10) (1)
(Fiscalità - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali - Obbligo di uno Stato membro di tenere conto delle direttive non più in vigore alla data di adesione di tale Stato - Esclusione dalla base imponibile dell’ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all’aumento del capitale sociale e che sono già stati sottoposti all’imposta sui conferimenti)
2012/C 98/08
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Pak-Holdco Sp zoo
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 3, primo trattino, e 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) nonché delle direttive 73/79/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, (GU L 103, pag. 13) e 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, (GU L 103 del 18 aprile 1973, pag. 15) che modificano la direttiva 69/335/CEE — Imposta percepita sulle società di capitali — Obbligo di uno Stato membro di tener conto delle direttive non più in vigore alla data di adesione di tale Stato
Dispositivo
1)
Nel caso di uno Stato, quale la Repubblica di Polonia, che ha aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004, in mancanza di disposizioni derogatorie nell’atto di adesione di tale Stato all’Unione europea o in un altro atto dell’Unione europea, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, quale modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista da tale disposizione si applica soltanto alle operazioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva quale modificata, che al 1o luglio 1984 erano esentate, in tale Stato, dall’imposta sui conferimenti o che erano soggette a tale imposta con un’aliquota ridotta inferiore o pari allo 0,50%.
2)
L’articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 69/335, che esclude dalla base imponibile l’«ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all’aumento del capitale sociale e che sono già stati sottoposti all’imposta sui conferimenti», deve essere interpretato nel senso che esso si applica a prescindere dalla questione se si tratti dei beni della società il cui capitale sociale è aumentato o di quelli che, provenendo da un’altra società, aumentano tale capitale.
(1) GU C 288 del 23.10.2010.
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