5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2012 — Pye Phyo Tay Za/Consiglio dell’Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea
(Causa C-376/10 P) (1)
(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica dell’Unione di Myanmar - Congelamento dei capitali applicabile a determinate persone, entità ed organismi - Fondamento giuridico)
2012/C 133/10
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pye Phyo Tay Za (rappresentanti: D. Anderson QC, S. Kentridge QC, M. Lester, barrister, G. Martin, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Hathaway, agente, D. Beard, barrister), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T-181/08), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso volto al parziale annullamento del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1), nei limiti in cui il nome del ricorrente compare nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano tali disposizioni
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T-181/08), è annullata.
2)
Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Tay Za.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione.
4)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione europea sopportano le proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione.
(1) GU C 260 del 25.9.2010.
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