4.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/10
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 — KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione europea
(Causa C-389/10 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dei tubi idrotermosanitari in rame - Ammende - Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione - Ricorso giurisdizionale effettivo)
2012/C 32/16
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, A. Winckler, avocat, G. Rizza, avvocato, T. Graf, advokat, M. Piergiovanni, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e S. Noë, agenti, assistiti da C. Thomas, solicitor)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-25/05, KME Germany e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto una domanda volta alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con decisione della Commissione 3 settembre 2004, 2006/485/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 — Tubi sanitari in rame) [notificata con il numero C(2004) 2826] riguardante un sistema di attribuzione di volumi di produzione e di quote di mercato, nonché la fissazione di obiettivi e di aumenti di prezzi sul mercato europeo dei tubi sanitari in rame
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sono condannate alle spese.
(1) GU C 274 del 9.10.2010.
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