11.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 39/5
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH
(Causa C-409/10) (1)
(Politica commerciale comune - Regime preferenziale per l’importazione dei prodotti originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) - Irregolarità emerse nel corso di un’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nello Stato ACP di esportazione - Recupero dei dazi all’importazione)
2012/C 39/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Convenuta: Afasia Knits Deutschland GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 32 del protocollo n. 1, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (GU L 317, pag. 3), nonché dell’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Esportazione dalla Giamaica verso l’Unione europea di tessile fabbricato in Cina — Controllo a posteriori della prova di origine svolto dall’OLAF e non dalle autorità doganali del paese di esportazione, come previsto da detto protocollo n. 1 — Tutela dell’eventuale legittimo affidamento dell’importatore
Dispositivo
1)
L’art. 32 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/159/CE, deve essere interpretato nel senso che i risultati di un controllo a posteriori relativo all’esattezza dell’origine delle merci come indicata nei certificati EUR.1 rilasciati da uno Stato ACP, consistente essenzialmente in un’indagine condotta dalla Commissione europea e, più precisamente, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode in tale Stato e su invito di quest’ultimo, vincolano le autorità dello Stato membro in cui le merci sono state importate, alla condizione, la cui valutazione spetta al giudice del rinvio, che tali autorità abbiano ricevuto un documento che riconosce inequivocabilmente che detto Stato ACP fa propri tali risultati.
2)
L’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui i certificati EUR.1 rilasciati per l’importazione di merci nell’Unione europea sono annullati in quanto il loro rilascio è viziato da irregolarità e l’origine preferenziale indicata su di essi non ha potuto essere confermata all’atto di un controllo a posteriori, l’importatore non può opporsi al recupero a posteriori dei dazi all’importazione facendo valere che non si può escludere che, in realtà, talune di dette merci abbiano l’origine preferenziale suddetta.
(1) GU C 274 del 9.10.2010.
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