9.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 165/4
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Galina Meister/Speech Design Carrier Systems GmbH
(Causa C-415/10) (1)
(Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Lavoratore che afferma, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti indicati in un annuncio di assunzione - Diritto, per tale lavoratore, di accedere alle informazioni relative all’eventuale assunzione, da parte del datore di lavoro, di un altro candidato)
2012/C 165/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Galina Meister
Convenuta: Speech Design Carrier Systems GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione degli articoli 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) e 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22), nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Parità di trattamento in materia di occupazione e impiego — Onere della prova — Diritto di una persona, la cui candidatura ad un impiego in un’impresa privata non è stata accolta, di ricevere tutte le informazioni relative alla procedura di selezione al fine di poter dimostrare un’eventuale discriminazione
Dispositivo
Gli articoli 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che non prevedono il diritto, in favore del lavoratore che affermi, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti contenuti in un annuncio di assunzione e la cui candidatura non sia stata accolta, di accedere alle informazioni che precisano se il datore di lavoro, a seguito della procedura di assunzione, abbia assunto un altro candidato.
Non può tuttavia escludersi che il diniego di fornire qualunque accesso alle informazioni da parte di un convenuto possa costituire uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito dell’accertamento dei fatti che consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta. Spetta al giudice del rinvio, valutando tutte le circostanze della controversia di cui è investito, verificare se tale sia il caso che ricorre nella causa principale.
(1) GU C 301 del 6.11.2010.
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