26.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 151/5
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3M Italia SpA
(Causa C-417/10) (1)
(Fiscalità diretta - Estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria - Abuso di diritto - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Libertà garantite dal Trattato - Principio di non discriminazione - Aiuti di Stato - Obbligo di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione)
2012/C 151/09
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Convenuta: 3M Italia SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Imposta sulle società — Normativa nazionale che prevede una diversa percentuale di imposta sui dividendi delle società a seconda del luogo in cui sono stabilite — Operazione commerciale che implica la partecipazione di società con sede in Italia e società con sede all’estero — Decisione dell’amministrazione di considerare applicabili le imposte dovute nel caso di società con sede all’estero — Nozione di abuso del diritto come definita nella causa C-255/02, Halifax e a. — Applicabilità alle imposte nazionali non armonizzate quali le imposte dirette
Dispositivo
Il diritto dell’Unione — in particolare il principio del divieto dell’abuso di diritto, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l’obbligo di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione — deve essere interpretato nel senso che non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all’applicazione di una disposizione nazionale che prevede l’estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l’amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.
(1) GU C 288 del 23.10.2010.
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