26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/5
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp in qualità di curatore fallimentare del patrimonio di Harald Raab
(Causa C-421/10) (1)
(IVA - Sesta direttiva - Art. 21, n. 1, lett. b) - Determinazione del luogo di riferimento fiscale - Servizi svolti da un prestatore residente nello stesso paese del destinatario ma che ha stabilito la sede della propria attività economica in un altro paese - Nozione di «soggetto passivo residente all’estero»)
2011/C 347/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Deggendorf
Convenuto: Markus Stoppelkamp in qualità di curatore fallimentare del patrimonio di Harald Raab
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — Servizi resi da un fornitore che risiede nello stesso Stato membro del destinatario di tali servizi ma che ha stabilito la sede della sua attività economica in un altro Stato membro — Nozione di «soggetto passivo non residente all’interno del paese»
Dispositivo
L’art. 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/CE, deve essere interpretato nel senso che, per essere considerato un «soggetto passivo non residente all’interno del paese», è sufficiente che il soggetto passivo in questione abbia stabilito la sede della propria attività economica al di fuori di tale paese.
(1) GU C 317 del 20.11.2010.
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