28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/15
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Regno Unito)] — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
(Causa C-422/10) (1)
(Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Art. 3 - Condizioni di rilascio del certificato - Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» - Criteri - Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»))
2012/C 25/24
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Regno Unito)
Parti
Ricorrenti: Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago
Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell’art. 3, lett. b) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Condizioni di rilascio del certificato — Possibilità di rilasciare un certificato complementare di protezione per un principio attivo o una composizione di principi attivi nel caso di una protezione mediante un brevetto di base in vigore del principio attivo o della composizione di principi attivi ai sensi dell’art. 3, lett. a) della direttiva
Dispositivo
L’art. 3, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che, sempre che ricorrano anche le altre condizioni previste da tale articolo, esso non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare per un principio attivo, figurante nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, qualora il medicinale, la cui autorizzazione di immissione in commercio viene presentata a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare, comprenda non solo il suddetto principio attivo, ma anche altri principi attivi.
(1) GU C 301 del 6.11.2010.
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