28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Petar Aladzhov/Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Causa C-434/10) (1)
(Libera circolazione di un cittadino dell’Unione - Direttiva 2004/38/CE - Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato pagamento di un debito tributario - Provvedimento giustificabile da motivi di ordine pubblico)
2012/C 25/26
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Petar Aladzhov
Resistente: Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Restrizione del diritto alla libera circolazione di un cittadino dell’Unione — Divieto per una persona fisica, rappresentante di una società commerciale, di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato recupero di un debito pubblico di «notevole entità» — Provvedimento giustificabile da motivi di ordine pubblico
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione non osta ad una disposizione legislativa di uno Stato membro che consenta alla pubblica amministrazione di vietare ad un cittadino dello Stato medesimo di lasciare il suo territorio a causa del mancato assolvimento di un debito tributario gravante sulla società di cui detto cittadino sia uno degli amministratori, subordinatamente, tuttavia, alla duplice condizione che la misura di cui trattasi sia volta a rispondere, in presenza di talune circostanze eccezionali eventualmente risultanti, segnatamente, dalla natura ovvero dall’entità del debito, ad una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società e che l’obiettivo così perseguito non risponda solamente a fini economici. Spetta al giudice nazionale verificare che tale duplice condizione sia soddisfatta.
2)
Anche ammesso che un provvedimento di divieto di uscita dal territorio come quello riguardante il sig. Aladzhov nella causa principale sia stato adottato nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 27, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, quelli previsti al n. 2 del medesimo articolo ostano ad una misura di tal genere,
—
qualora questa si fondi unicamente sull’esistenza del debito tributario della società di cui detto ricorrente è uno dei co-amministratori e in considerazione di tale solo status, ad esclusione di qualsiasi specifica valutazione del comportamento personale dell’interessato e senza alcun riferimento ad una qualsivoglia minaccia che questi costituirebbe per l’ordine pubblico, e
—
qualora il divieto di uscita dal territorio non risulti idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e vada al di là di quanto necessario ai fini del suo raggiungimento.
Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò sia avvenuto nella causa dinanzi ad esso pendente.
(1) GU C 317 del 20.11.2010.
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