26.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 151/6
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons — Belgio) — État belge/BLM SA
(Causa C-436/10) (1)
(Sesta direttiva IVA - Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) - Diritto a detrazione - Bene di investimento appartenente ad un soggetto passivo persona giuridica e messo a disposizione del suo personale per fini privati di quest’ultimo)
2012/C 151/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Mons
Parti
Ricorrente: État belge — SPF Finances
Convenuta: BLM SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Mons — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Bene d’investimento messo a disposizione e destinato in parte ai bisogni privati del dirigente di una persona giuridica e della sua famiglia, avente diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte — Esclusione del diritto a detrazione
Dispositivo
Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, quale modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, pur non essendo soddisfatte le caratteristiche di un affitto o di una locazione di un bene immobile a norma di detto articolo 13, parte B, lettera b), tratta come una prestazione di servizi, esente dall’imposta sul valore aggiunto in forza di quest’ultima disposizione, l’uso per fini privati del personale di un soggetto passivo persona giuridica, di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal predetto soggetto passivo, qualora tale bene abbia conferito il diritto alla detrazione dell’imposta a monte.
Spetta al giudice del rinvio valutare se, in una situazione come quella in esame nella causa principale, si possa considerare che sussiste una locazione di un bene immobile ai sensi del suddetto articolo 13, parte B, lettera b).
(1) GU C 328 del 4.12.2010.
Full & Egal Universal Law Academy