28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever
(Causa C-444/10) (1)
(IVA - Sesta direttiva - Art. 5, n. 8 - Nozione di «trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni» - Trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale contestuale alla locazione dei locali commerciali)
2012/C 25/28
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Lüdenscheid
Convenuta: Christel Schriever
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 5, n. 8, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di esonerare dall’IVA il trasferimento di un’universalità di beni — Locazione a tempo indeterminato del locale commerciale di un negozio con il trasferimento al locatario della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale di tale negozio — Possibilità di qualificare una tale operazione come «trasferimento di un’universalità di beni» ai sensi dell’art. 5, n. 8, della direttiva 77/388/CEE
Dispositivo
L’art. 5, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione al cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, locazione dalla quale entrambe le parti possano peraltro recedere con breve preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un’attività economica autonoma.
(1) GU C 317 del 20.11.2010.
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