5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov — Slovacchia) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. s r.o.
(Causa C-453/10) (1)
(Tutela dei consumatori - Contratto di credito al consumo - Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale - Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso)
2012/C 133/11
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Prešov
Parti
Ricorrenti: Jana Pereničová e Vladislav Perenič
Convenuto: SOS financ, spol. s r. o.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Okresný súd Prešov — Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) — Contratto di credito al consumo stipulato ad un tasso di interesse usurario — Rilevanza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso
Dispositivo
1)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice adìto non può fondarsi unicamente sull’eventuale vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante dall’annullamento del contratto in questione nel suo complesso. Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell’Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.
2)
Una pratica commerciale, come quella in questione nella causa principale, consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedimento principale. L’accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.
(1) GU C 328 del 4.12.2010.
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