28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Oliver Jestel/Hauptzollamt Aachen
(Causa C-454/10) (1)
(Codice doganale comunitario - Art. 202, n. 3, secondo trattino - Sorgere dell’obbligazione doganale a seguito dell’introduzione irregolare di merci - Nozione di «debitore» - Partecipazione all’introduzione irregolare - Persona che ha agito quale intermediaria nella conclusione di contratti di compravendita aventi ad oggetto merci introdotte irregolarmente)
2012/C 25/29
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Oliver Jestel
Convenuto: Hauptzollamt Aachen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 202, n. 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Sorgere del debito doganale per effetto dell’irregolare introduzione di merci sul territorio doganale dell’Unione — Soggetto agente in qualità di intermediario nella conclusione dei contratti di vendita relativi alle merci irregolarmente introdotte, senza diretta cooperazione nell’introduzione medesima — Condizioni in presenza delle quali tale soggetto può essere ritenuto a rispondere del debito doganale
Dispositivo
L’art. 202, n. 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare.
(1) GU C 317 del 20.11.2010.
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