26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Commissione europea, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
(Causa C-457/10 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato dei medicinali antiulcera - Abuso delle procedure attinenti ai certificati protettivi complementari per i medicinali e delle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali - Dichiarazioni ingannevoli - Revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio - Ostacoli all’immissione in commercio dei medicinali generici ed alle importazioni parallele)
2013/C 26/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (rappresentanti: M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, Barrister e F. Murphy, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e J. Bourke, agenti), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (rappresentante: M. Van Kerckhove, advocaat)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 1o luglio 2010, AstraZeneca/Commissione (T-321/05), con la quale il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione, del 15 giugno 2005, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso COMP/A. 37.507/F3 — AstraZeneca), con cui era stata inflitta un’ammenda di EUR 60 milioni alle ricorrenti per aver abusato del sistema di brevetti e delle procedure per l’immissione in commercio di prodotti farmaceutici al fine di impedire o ritardare l’ingresso di medicinali generici concorrenti sul mercato — Definizione del mercato — Interpretazione dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1768/92, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali
Dispositivo
1)
Le impugnazioni principale e incidentali sono respinte.
2)
L’AstraZeneca AB e l’AstraZeneca plc sono condannate alle spese relative all’impugnazione principale.
3)
L’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) è condannata alle spese della sua impugnazione incidentale e sopporterà le proprie spese relative all’impugnazione principale.
4)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese relative alla sua impugnazione incidentale.
(1) GU C 301 del 6.11.2010.
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