3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 — Deutsche Post AG, Repubblica federale di Germania/Commissione europea
(Cause riunite C-463/10 P e C-475/10 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Art. 10, n. 3 - Decisione recante l’ingiunzione di fornire informazioni - Atto impugnabile ai sensi dell’art. 263 TFUE)
2011/C 355/10
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Deutsche Post AG (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e N. Graf Vitzthum, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-570/08, Deutsche Post/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso diretto all’annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2008, recante ingiunzione di fornire informazioni nell’ambito del procedimento per gli aiuti di Stato a favore della Deutsche Post AG — Errata interpretazione della nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell’art. 230 CE — Travisamento della natura e degli effetti giuridici dell’atto impugnato — Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva
Dispositivo
1)
Le ordinanze del Tribunale dell’Unione europea 14 luglio 2010, causa T-570/08, Deutsche Post/Commissione, e causa T-571/08, Germania/Commissione, sono annullate.
2)
Le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione europea dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono respinte.
3)
Le cause sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso decida in ordine alle domande della Deutsche Post AG (causa T-570/08) e della Repubblica federale di Germania (causa T-571/08) dirette all’annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2008, recante l’ingiunzione alla Repubblica federale di Germania di fornire informazioni nell’ambito del procedimento di aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG.
4)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 328 del 4.12.2010.
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