18.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 49/10
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre
(Causa C-465/10) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 3 - Fondi a finalità strutturali - Regolamento (CEE) n. 2052/88 - Regolamento (CEE) n. 4253/88 - Amministrazione aggiudicatrice che fruisce di una sovvenzione rientrante nei Fondi strutturali - Mancato rispetto delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte del beneficiario di una sovvenzione FESR - Fondamento dell’obbligo di recupero di una sovvenzione dell’Unione in caso di irregolarità - Nozione di “irregolarità” - Nozione di “irregolarità permanente” - Modalità di recupero - Termine di prescrizione - Termini di prescrizione nazionali più lunghi - Principio di proporzionalità)
2012/C 49/15
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Ministre de l’Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration
Convenuta: Chambre de commerce et d'industrie de l’Indre
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1) nonché del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Mancato rispetto delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte del beneficiario delle sovvenzioni versate a titolo del FESR e del FNADT — Fondamento dell’obbligo di recupero di un aiuto comunitario in caso di irregolarità — Modalità di recupero di un aiuto indebitamente versato — Termine di prescrizione
Dispositivo
1)
In circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, l’articolo 23, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081, costituisce un fondamento giuridico che consente alle autorità nazionali, senza che vi sia necessità di una prescrizione di diritto nazionale, di recuperare presso il beneficiario l’intera sovvenzione concessa dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il motivo che questo beneficiario, in qualità di «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, non ha rispettato le prescrizioni di tale direttiva in ordine all’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi che aveva ad oggetto la realizzazione dell’operazione per la quale era stata concessa a detto beneficiario tale sovvenzione.
2)
La violazione, da parte di un’amministrazione aggiudicatrice che beneficia di una sovvenzione FESR, delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 93/36, in sede di conferimento dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata, costituisce un’«irregolarità» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, anche se l’autorità nazionale competente, nel momento in cui tale sovvenzione è stata concessa, non poteva ignorare che il beneficiario aveva già deciso a quale prestatore affidare la realizzazione dell’azione sovvenzionata.
3)
In circostanze come quelle della causa principale in cui il beneficiario di una sovvenzione FESR, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, non abbia rispettato le norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 93/36, in sede di conferimento dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata:
—
l’irregolarità di cui trattasi deve essere considerata un’«irregolarità permanente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 e, di conseguenza, il termine di prescrizione di quattro anni previsto da tale disposizione ai fini del recupero della sovvenzione indebitamente versata a detto beneficiario comincia a decorrere dal giorno in cui termina l’esecuzione del contratto di appalto pubblico illegittimamente stipulato;
—
la trasmissione al beneficiario della sovvenzione di una relazione di controllo con cui viene constatata l’inosservanza delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e con cui viene raccomandato all’autorità nazionale di esigere, pertanto, il rimborso delle somme versate costituisce un atto sufficientemente preciso avente natura istruttoria o volto a perseguire l’«irregolarità» a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95.
4)
Il principio di proporzionalità osta, nell’esercizio da parte degli Stati membri della facoltà loro conferita dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, all’applicazione di un termine di prescrizione trentennale al recupero di un vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio dell’Unione.
(1) GU C 346 del 18.12.2010.
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