21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/5
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’1 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)/Administración del Estado e a.
(Causa C-484/10) (1)
(Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente - Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione - Norme non armonizzate - Certificazioni di qualità - Requisiti relativi agli organismi di certificazione)
2012/C 118/07
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrenti: Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)
Convenuti: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (Acerteq)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli articoli 28 e 30 CE (attuali articoli 34 e 36 TFUE) — Prodotti da costruzione — Prodotti non previsti da norme armonizzate come quelle di cui alla direttiva 89/106/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12) — Commercializzazione subordinata ad un certificato di qualità superiore o emesso secondo metodi che soddisfano condizioni dettagliate equivalenti a quelle richieste dalle autorità nazionali, oppure alla previa autorizzazione di tali condizioni benché essa fosse già stata ottenuta nello Stato membro di provenienza
Dispositivo
Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che i requisiti prescritti dall’articolo 81 del regolamento sul calcestruzzo strutturale (EHE 08), approvato con il regio decreto n. 1247/2008, del 18 luglio 2008, in combinato disposto con l’allegato 19 di tale regolamento, per consentire il riconoscimento ufficiale dei certificati attestanti il livello di qualità dell’acciaio per calcestruzzo armato rilasciati in uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Un simile ostacolo può essere giustificato dall’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, purché i requisiti prescritti non siano superiori agli standard minimi richiesti per l’uso dell’acciaio per calcestruzzo armato in Spagna. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio accertare, nell’ipotesi in cui l’ente che rilascia il certificato di qualità che deve essere oggetto di un riconoscimento ufficiale in Spagna abbia la qualità di organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, quali di tali requisiti eccedano quanto necessario a realizzare l’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone.
(1) GU C 346 del 18.12.2010.
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