21.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 217/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Procedimento penale a carico di Łukasz Marcin Bonda
(Causa C-489/10) (1)
(Politica agricola comune - Regime di pagamento unico per superficie - Regolamento (CE) n. 1973/2004 - Articolo 138, paragrafo 1 - Esclusione dall’aiuto nel caso di inesatta dichiarazione quanto all’estensione della superficie - Natura amministrativa o penale di tale sanzione - Divieto di cumulo delle sanzioni penali - Principio del ne bis in idem)
2012/C 217/03
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Imputato nella causa principale
Łukasz Marcin Bonda
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Najwyższy — Interpretazione dell’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345, pag. 1) — Pagamento unico per superficie — Esclusione dal beneficio dell’aiuto in caso di inesattezza della superficie dichiarata — Carattere amministrativo o penale di tale sanzione
Dispositivo
L’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, deve essere interpretato nel senso che le misure previste nel secondo e nel terzo comma di tale disposizione, consistenti nell’escludere un agricoltore dal beneficio dell’aiuto per l’anno a titolo del quale ha presentato una falsa dichiarazione quanto alla superficie ammissibile e nel ridurre l’aiuto cui potrebbe avere diritto a titolo dei tre anni civili successivi per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, non costituiscono sanzioni di natura penale.
(1) GU C 13 del 15.1.2011.
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