19.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Barbara Mercredi/Richard Chaffe
(Causa C-497/10 PPU) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Materia matrimoniale e responsabilità genitoriale - Figlio di genitori non coniugati tra loro - Nozione di «residenza abituale» di un neonato - Nozione di «diritto di affidamento»)
2011/C 55/30
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Barbara Mercredi
Convenuto: Richard Chaffe
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione degli artt. 8 e 10 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) no 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Nozione di residenza abituale — Minore nato nel Regno Unito da padre britannico e madre francese, non coniugati tra loro, e avente la cittadinanza della madre — Minore trasferito a la Réunion dalla madre — Trasferimento lecito nel momento in cui ha avuto luogo poiché in quel momento la madre aveva la responsabilità genitoriale sul minore — Successive domande di attribuzione della responsabilità genitoriale, di coaffido alternato e di attribuzione del diritto di visita proposte dal padre dinanzi al giudice britannico — Ordinanza della High Court che ingiunge il ritorno del minore nel Regno Unito — Ordinanza contestata dalla madre con l’argomento che il minore non aveva più la residenza abituale nel Regno Unito nel momento in cui il giudice è stato adito
Dispositivo
1)
La nozione di «residenza abituale», ai sensi degli artt. 8 e 10 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, e laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro — diverso da quello della sua residenza abituale — nel quale è stato portato, devono essere presi in considerazione, da un lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d’altro lato, tenuto conto dell’età del minore, l’origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono in quello stesso Stato membro. È compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie.
Nell’ipotesi in cui l’applicazione dei criteri testé ricordati conducesse, nella causa principale, a concludere che non è possibile accertare la residenza abituale del minore, la determinazione del giudice competente dovrebbe essere effettuata in base al criterio del luogo «in cui si trova il minore» ai sensi dell’art. 13 del regolamento.
2)
Le decisioni di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro recanti rigetto, ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, di una domanda di rientro immediato di un minore nell’ambito della giurisdizione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e vertenti sulla responsabilità genitoriale nei confronti di detto minore sono irrilevanti ai fini delle decisioni che devono essere emanate in tale altro Stato membro in merito alle azioni in materia di responsabilità genitoriale che sono state precedentemente proposte e ivi sono ancora pendenti.
(1) GU C 328 del 4.12.2010.
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