18.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 49/12
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Evroetil AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
(Causa C-503/10) (1)
(Direttiva 2003/30/CE - Art. 2, n. 2, lett. a) - Nozione di bioetanolo - Prodotto ricavato dalla biomassa, avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato - Rilevanza dell’utilizzo effettivo come biocarburante - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale del bioetanolo ai fini della riscossione di accise - Direttiva 2003/96/CE - Prodotti energetici - Direttiva 92/83/CEE - Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. a) e b) - Nozione di alcole etilico - Esenzione dall’accisa armonizzata - Denaturazione)
2012/C 49/19
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Evroetil AD
Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42) e dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1) — Interpretazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) e dell’art. 20, primo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Prodotto ricavato dalla biomassa, contenente esteri, alcoli superiori e aldeidi, con un contenuto di alcole superiore al 98 % e che non viene denaturato — Nozione di bioetanolo — Classificazione nella sottovoce 2207 20 00 (alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo) o nella sottovoce 2207 10 00 (Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol), ai fini del percepimento delle accise
Dispositivo
1)
La definizione del bioetanolo, che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, dev’essere interpretata nel senso che essa include un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, ricavato segnatamente dalla biomassa e che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che è messo in vendita come biocarburante per trasporti.
2)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che a un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non è stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione, dev’essere applicata l’accisa prevista all’art. 19, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, anche qualora sia ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, contenga sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano, soddisfi i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante ed eventualmente corrisponda alla definizione del bioetanolo che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30.
(1) GU C 346 del 18.12.2010.
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