16.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 174/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB — Nordisk Copyright Bureau
(Causa C-510/10) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) - Diritto di comunicazione di opere al pubblico - Eccezioni al diritto di riproduzione - Registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni - Registrazioni effettuate con mezzi di soggetti terzi - Obbligo dell’organismo di diffusione radiotelevisiva di porre rimedio a qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante da azioni o omissioni del terzo)
2012/C 174/10
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: DR, TV2 Danmark A/S
Convenuto: NCB — Nordisk Copyright Bureau
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Condizioni per beneficiare di un’eccezione al diritto di riproduzione — Registrazione effimera di opere effettuata da organismi di diffusione radiotelevisiva con i propri mezzi e per le proprie emissioni — Organismo di diffusione radiotelevisiva che ha commissionato a società di produzione televisiva esterne e indipendenti registrazioni allo scopo di diffonderle nell’ambito delle sue emissioni
Dispositivo
1)
La locuzione «con i loro propri mezzi», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve ricevere un’interpretazione autonoma ed uniforme nell’ambito del diritto dell’Unione.
2)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, letto alla luce del suo quarantunesimo considerando, deve essere interpretato nel senso che i mezzi propri di un organismo di diffusione radiotelevisiva comprendono i mezzi di qualsiasi terzo che agisca per conto o sotto la responsabilità di tale organismo.
3)
Per stabilire se una registrazione effettuata da un organismo di diffusione radiotelevisiva, per le proprie emissioni, con i mezzi di un terzo, rientri nell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 per le registrazioni effimere, è compito del giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze del procedimento principale, tale persona possa essere considerata quale soggetto agente concretamente «per conto» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva o, quantomeno, «sotto la responsabilità» del medesimo. A tal riguardo, è essenziale che, nei confronti dei terzi, segnatamente degli autori che possano essere danneggiati da una registrazione irregolare delle loro opere, l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia tenuto a risarcire qualsiasi effetto dannoso delle azioni e omissioni del terzo, come una società di produzione televisiva esterna e giuridicamente indipendente, collegate alla registrazione di cui trattasi, come se l’organismo stesso di diffusione radiotelevisiva avesse compiuto tali azioni e omissioni.
(1) GU C 346 del 18.12.2010.
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