29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg — Germania) — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
(Causa C-522/10) (1)
(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 44, paragrafo 2 - Esame del diritto ad una pensione di vecchiaia - Presa in considerazione dei periodi, maturati in un altro Stato membro, dedicati alla cura dei figli - Applicabilità - Articolo 21 TFUE - Libera circolazione dei cittadini)
2012/C 295/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Würzburg
Parti
Ricorrente: Doris Reichel-Albert
Convenuta: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Würzburg — Interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1) — Condizioni per la presa in considerazione dei periodi di educazione dei figli compiuti in un altro Stato membro nell’ambito dell’esame relativo al diritto alla pensione di vecchiaia — Normativa nazionale che subordina il computo di tali periodi alla condizione che l’interessato abbia esercitato, durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio, un’attività subordinata o autonoma a titolo di periodo contributivo obbligatorio e che può condurre alla conseguenza che un periodo di educazione dei figli non venga preso in considerazione né nello Stato membro di residenza durante l’educazione del figlio, né nello Stato membro competente
Dispositivo
In una situazione come quella ricorrente nel procedimento principale, l’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che impone all’istituzione competente di un primo Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all’educazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto un’attività professionale unicamente in questo primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro.
(1) GU C 30 del 29.01.2011.
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