28.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 227/2
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Roubaix — Francia) — Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
(Causa C-533/10) (1)
(Codice doganale comunitario - Articolo 236, paragrafo 2 - Rimborso di dazi non legalmente dovuti - Termine - Regolamento (CE) n. 2398/97 - Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan - Regolamento (CE) n. 1515/2001 - Rimborso dei dazi antidumping versati in base ad un regolamento successivamente dichiarato invalido - Nozione di «forza maggiore» - Data di insorgenza dell’obbligo di rimborso dei dazi all’importazione)
2012/C 227/03
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d’instance de Roubaix
Parti
Ricorrente: Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA
Convenuti: Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d’instance de Roubaix — Interpretazione dell’articolo 236, paragrafo 2 (secondo e terzo comma), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Domanda di rimborso dei dazi antidumping pagati in forza del regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, del 28 novembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan (GU L 332, pag. 1), successivamente dichiarato invalido — Illegittimità costitutiva di un caso di forza maggiore — Momento in cui sorge l’obbligo di rimborso dei dazi
Dispositivo
1)
L’articolo 236, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che l’illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore, ai sensi di tale disposizione, che consente di prorogare il termine di tre anni entro il quale un importatore può chiedere il rimborso dei dazi all’importazione versati in applicazione di detto regolamento.
2)
L’articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che esso non consente alle autorità doganali nazionali di procedere d’ufficio al rimborso di dazi antidumping, riscossi in applicazione di un regolamento dell’Unione, sulla base della constatazione da parte dell’Organo di conciliazione della non conformità di detto regolamento all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, che figura nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994).
(1) GU C 30 del 29.01.2011.
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