12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 novembre 2012 — Stichting Al-Aqsa/Consiglio dell'Unione europea (C-539/10 P), Regno dei Paesi Bassi/Stichting Al-Aqsa, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (C-550/10 P)
(Cause riunite C-539/10 P e C-550/10 P) (1)
(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Lotta contro il terrorismo - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità - Congelamento di capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Articolo 1, paragrafi 4 e 6 - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Articolo 2, paragrafo 3 - Iscrizione e mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, gruppi o entità coinvolti in atti terroristici - Presupposti - Decisione adottata da un’autorità competente - Abrogazione di una misura nazionale - Ricorso di annullamento - Ricevibilità dell’impugnazione - Diritto al rispetto della proprietà - Principio di proporzionalità - Articolo 253 CE - Obbligo di motivazione)
2013/C 9/09
Lingua processuale: l'olandese
Parti
(C-539/10 P)
Ricorrente: Stichting Al-Aqsa (rappresentanti: M.J.G. Uiterwaal e A. M. van Eik advocaten)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, B. Driessen et R. Szostak, agenti)
Intervenienti a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. M. Wissels e M. Bulterman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. P. van Nuffel, agenti)
(C-550/10 P)
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. M. Wissels et M. Noort, agenti)
Altre parti nel procedimento: Stichting Al-Aqsa (rappresentante: A. M. van Eik, advocaat), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, B. Driessen e R. Szostak, agenti), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. P. van Nuffel, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T-348/07, Al-Aqsa/Consiglio, con cui il Tribunale ha annullato le decisioni del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE; la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445/CE; la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868/CE; la decisione del Consiglio 26 gennaio 2009, 2009/62/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583/CE e il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62/CE laddove questi atti riguardano la Stichting Al-Aqsa
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2010, Al-Aqsa/Consiglio (T-348/07), è annullata.
2)
Il ricorso e l’impugnazione della Stichting Al-Aqsa sono respinti.
3)
La Stichting Al-Aqsa è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Regno dei Paesi Bassi e dal Consiglio dell’Unione europea in occasione delle presenti impugnazioni nonché le spese sostenute dal Consiglio in primo grado.
4)
La Commissione europea in quanto interveniente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea nonché il Regno dei Paesi Bassi in quanto interveniente dinanzi al Tribunale sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nei rispettivi procedimenti.
(1) GU C 46 del 12.2.2011.
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