27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz
(Causa C-544/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Sanità pubblica - Informazione e tutela dei consumatori - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Nozioni di «indicazioni nutrizionali» e di «indicazioni sulla salute» - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Qualificazione di un vino come «facilmente digeribile» - Indicazione di un tenore ridotto di acidità - Bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol - Divieto di indicazioni sulla salute - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 15, paragrafo 1 - Libertà professionale - Articolo 16 - Libertà d’impresa - Compatibilità)
2012/C 331/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Deutsches Weintor eG
Convenuto: Land Rheinland-Pfalz
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, in combinato disposto con gli articoli 15, paragrafo 1 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5 o dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9), come modificato dal regolamento (UE) della Commissione 9 febbraio 2010, n. 116 (GU L 37, pag. 16) — Denominazione di un vino come facilmente digeribile segnalando un tenore di acidità ridotto — Divieto di indicazioni sulla salute riguardanti bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol — Nozione di «indicazioni sulla salute»
Dispositivo
1)
L’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che i termini «indicazioni sulla salute» ricomprendono un’indicazione come «facilmente digeribile», accompagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative da un gran numero di consumatori.
2)
Il fatto di vietare senza alcuna eccezione, nel regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, a un produttore o a un distributore di vini di usare un’indicazione come quella in esame nel procedimento principale, ancorché di per sé esatta, è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE.
(1) GU C 72 del 5.3.2011.
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