22.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-557/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporti - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 5, paragrafo 3 - Imprese di trasporto ferroviario - Indipendenza di gestione - Decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri - Articolo 7, paragrafo 3 - Concessione del finanziamento al gestore dell’infrastruttura - Direttiva 2001/14/CE - Articolo 6, paragrafo 1 - Equilibrio della contabilità - Modalità necessarie - Trasposizione incompleta)
2012/C 399/03
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. França, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e A. Pereira de Miranda, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata dalla direttiva 2001/14/CE (GU L 75, pag. 1), all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 91/440 e all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)
Dispositivo
1)
Subordinando ad un’approvazione del governo ogni singola decisione di acquisto o di cessione di partecipazioni al capitale di società da parte dell’impresa pubblica di trasporto ferroviario CP Comboios de Portugal EPE, e non adottando i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi all’obbligo di definire le modalità necessarie per garantire che sia in equilibrio la contabilità del gestore dell’infrastruttura, vale a dire la Rede Ferroviária Nacional — REFER EP, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi impostile, da un lato, dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, e, dall’altro, dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 91/440, come modificata dalla direttiva 2001/12, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
(1) GU C 38 del 5.2.2011.
Full & Egal Universal Law Academy