31.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 98/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — T. G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-594/10) (1)
(Sesta direttiva IVA - Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte - Limitazione - Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo - Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa)
2012/C 98/10
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: T. G. van Laarhoven
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell’imposta versata a monte — Esclusione del diritto di detrazione — Normativa nazionale che limita la detrazione della tassa per i veicoli utilizzati da un imprenditore tanto a fini professionali quanto privati
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata con la direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, in combinato disposto con l’articolo 11, A, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria nazionale che autorizza, in un primo momento, un soggetto passivo i cui autoveicoli siano usati a fini tanto professionali quanto privati a procedere alla detrazione immediata e integrale dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, ma che prevede, in un secondo momento, per quanto riguarda l’uso privato di tali veicoli, una tassazione annuale fondata, per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per un esercizio determinato, su un metodo di calcolo forfettario delle spese sostenute per tale uso che non tenga conto, in modo proporzionale, dell’importanza effettiva di questo.
(1) GU C 80 del 12.3.2011.
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