22.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 287/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Călărași — Romania) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC)
(Causa C-602/10) (1)
(Tutela dei consumatori - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Articoli 22, 24 e 30 - Normativa nazionale volta a trasporre questa direttiva - Applicabilità a contratti non inclusi nella sfera di applicazione ratione materiae e ratione temporis di tale direttiva - Obblighi non previsti dalla stessa direttiva - Limitazione delle commissioni bancarie che possono essere percepite dal creditore - Articoli 56 TFUE, 58 TFUE e 63 TFUE - Obbligo di predisporre nel diritto nazionale procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie)
2012/C 287/09
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Călărași
Parti
Ricorrente: SC Volksbank România SA
Convenuta: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Judecătoria Călărași — Interpretazione degli articoli 22, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66) — Interpretazione degli articoli 56, 58 e 63, paragrafo 1, TFUE — Applicazione rationae temporis della normativa nazionale di trasposizione — Inosservanza dell’obbligo di istituzione di procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale delle controversie — Applicazione rationae materiae della normativa nazionale di trasposizione — Obblighi aggiuntivi a carico degli istituti di credito, non previsti dalla direttiva
Dispositivo
1)
L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno includa nella sua sfera di applicazione ratione materiae contratti di credito che, come quelli al centro del procedimento principale, hanno ad oggetto la concessione di un credito garantito da un bene immobile, nonostante siffatti contratti siano espressamente esclusi dall’ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva in forza del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera a).
2)
L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno definisca il proprio ambito di applicazione ratione temporis in modo tale che la misura si applichi anche a contratti di credito che, come quelli al centro del procedimento principale, sono esclusi dall’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva in parola e che erano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della citata misura nazionale
3)
L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno istituisca obblighi non previsti da tale direttiva a carico degli istituti di credito per quanto riguarda i tipi di commissione che questi possono percepire nel contesto di contratti di credito al consumo rientranti nella sfera di applicazione di tale misura.
4)
Le norme del Trattato FUE in materia di libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una disposizione di diritto nazionale che vieta agli istituti di credito di percepire talune commissioni bancarie.
5)
L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma contenuta nella misura nazionale volta a trasporre tale direttiva che, in materia di controversie vertenti su crediti al consumo, permette ai consumatori di rivolgersi direttamente ad un’autorità di tutela dei consumatori, che può successivamente infliggere sanzioni agli istituti di credito per violazione di tale misura nazionale, senza doversi preventivamente avvalere delle procedure di risoluzione stragiudiziale previste dalla normativa nazionale per siffatte controversie.
(1) GU C 89 del 19.3.2011.
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