8.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 379/5
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Pelati d.o.o./Republika Slovenija
(Causa C-603/10) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 90/434/CEE - Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi - Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - Normativa nazionale che subordina la concessione di vantaggi fiscali all’ottenimento di un’autorizzazione - Domanda di autorizzazione da presentare almeno 30 giorni prima della realizzazione dell’operazione contemplata)
2012/C 379/08
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Upravno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: Pelati d.o.o.
Convenuta: Republika Slovenija
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upravno sodišče Republike Slovenije — Interpretazione della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1) — Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) — Vantaggi fiscali relativi alla scissione — Legislazione nazionale che fissa un termine per la presentazione delle domande dirette a fruire dei suddetti vantaggi — Rifiuto dei vantaggi fiscali a causa del superamento del termine — Compatibilità del rifiuto con la direttiva in questione
Dispositivo
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetti la concessione dei vantaggi fiscali applicabili ad un’operazione di scissione conformemente alle disposizioni della suddetta direttiva alla condizione che la domanda relativa a tale operazione sia presentata entro un termine determinato. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se le modalità di attuazione del termine stesso e, più in particolare, la determinazione del punto di partenza di quest’ultimo siano sufficientemente precise, chiare e prevedibili al fine di permettere ai soggetti passivi dell’imposta di conoscere i loro diritti e di accertarsi che gli stessi siano in grado di fruire dei vantaggi fiscali previsti dalle disposizioni della direttiva in parola.
(1) GU C 80 del 12.3.2011.
Full & Egal Universal Law Academy