8.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 379/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
(Causa C-614/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/46/CE - Trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati - Tutela delle persone fisiche - Articolo 28, paragrafo 1 - Autorità nazionale di controllo - Indipendenza - Autorità di controllo e cancelleria federale - Legami personali ed organizzativi)
2012/C 379/09
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e B.-R. Killmann, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: H. Kranenborg, I. Chatelier e H. Hijmans, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentante: G. Hesse, agente)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Obbligo degli Stati membri di garantire che le autorità di controllo nazionali incaricate della vigilanza sul trattamento dei dati personali esercitino il loro compito in assoluta indipendenza — Stretti collegamenti personali e amministrativi tra l’autorità di controllo e la cancelleria federale (Bundeskanzleramt) — Soggezione dell’autorità di controllo alla vigilanza del cancelliere federale
Dispositivo
1)
Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché la normativa vigente in Austria soddisfi il criterio di indipendenza per quanto riguarda la Datenschutzkommission (commissione per la protezione dei dati), più precisamente istituendo un contesto normativo in forza del quale
—
il membro amministratore della Datenschutzkommission è un funzionario federale soggetto a un controllo di servizio,
—
l’ufficio della Datenschutzkommission è inserito nei servizi della cancelleria federale, e
—
il cancelliere federale gode di un diritto incondizionato all’informazione su ogni aspetto della gestione della Datenschutzkommission,
la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata a sopportare le spese della Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania e il Garante europeo della protezione dei dati sopportano le proprie spese.
(1) GU C 72 del 5.3.2011.
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