21.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 217/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso dalla Insinööritoimisto InsTiimi Oy
(Causa C-615/10) (1)
(Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici nel settore della difesa - Articolo 10 - Articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE - Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro - Commercio di armi, munizioni e materiale bellico - Prodotto acquistato da un’amministrazione aggiudicatrice a fini specificamente militari - Esistenza, quanto a tale prodotto, di una possibilità di utilizzo civile largamente simile - Piattaforma girevole («tiltable turntable») per misurazioni elettromagnetiche - Assenza di gara secondo le procedure previste dalla direttiva 2004/18)
2012/C 217/04
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Insinööritoimisto InsTiimi Oy,
con l’intervento di: Puolustusvoimat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), e dell’articolo 346 TFUE — Elenco di armi, munizioni e materiale bellico adottato con la decisione n. 255/58 del Consiglio, del 15 aprile 1958 — Ambito di applicazione della direttiva — Materiale destinato a fini essenzialmente militari — Sistema di piattaforme girevoli destinate ad effettuare misurazioni elettromagnetiche
Dispositivo
L’articolo 10 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE, deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro ad esentare dalle procedure previste da detta direttiva un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa per l’acquisto di materiale che, sebbene destinato a fini specificamente militari, presenta altresì possibilità di applicazioni civili largamente simili, unicamente quando tale materiale, per le proprie caratteristiche, può essere considerato come specialmente progettato e sviluppato, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per i suddetti fini. Questo aspetto deve essere verificato dal giudice del rinvio.
(1) GU C 72 del 5.3.2011.
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