22.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 287/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV
(Causa C-616/10) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Azione per contraffazione di un brevetto europeo - Competenze speciali ed esclusive - Articolo 6, punto 1 - Pluralità di convenuti - Articolo 22, punto 4 - Contestazione della validità del brevetto - Articolo 31 - Provvedimenti provvisori o cautelari)
2012/C 287/11
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank ’s-Gravenhage
Parti
Ricorrente: Solvay SA
Convenuti: Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank ’s-Gravenhage — Interpretazione degli articoli 6, punto 1, 22, punto 4, e 31 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali ed esclusive — Litisconsorzio — Procedimento sommario proposto dal titolare di un brevetto europeo al fine di ottenere il divieto della contraffazione transfrontaliera di un brevetto
Dispositivo
1)
L’articolo 6, punto 1), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui una o più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno di tali Stati membri, di contraffazione riguardo alla stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in un altro Stato membro, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto, può condurre a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata, ai sensi della suddetta disposizione. Spetta al giudice del rinvio valutare l’esistenza di un rischio siffatto tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo.
2)
L’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, all’applicazione dell’articolo 31 dello stesso regolamento.
(1) GU C 89 del 19.3.2011.
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